Onorevoli Colleghi! - Nella XIV legislatura non è stato possibile giungere ad approvare le nuove norme sulla libertà religiosa il cui testo nella XIII legislatura era stato elaborato in modo ampio e condiviso. L'iniziativa del Governo Prodi, di cui era stato relatore l'onorevole Maselli, che a quell'importante obiettivo era giunto consapevole delle profonde lacune e contraddizioni della legislazione vigente, è stata riproposta dall'onorevole Valdo Spini nella scorsa legislatura, con la presentazione di una proposta di legge (atto Camera n. 1576), che riproduceva il contenuto del disegno di legge presentato dal Governo Prodi il 3 luglio 1997. Questa proposta di legge riprende quel lavoro e allo stesso tempo fa riferimento all'approfondito dibattito che nelle ultime due legislature ha avuto luogo nella Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati.
      Nella XIV legislatura anche il Governo Berlusconi ha presentato un disegno di legge, nel merito ampiamente condivisibile, il cui iter è stato reso difficile per l'ostruzionismo posto in essere da una componente della maggioranza di centro-destra e la cui discussione in Assemblea è stata possibile solo grazie all'impegno delle opposizioni. Una pagina paradossale, che ha impedito un esito positivo di un provvedimento volto, in attuazione della nostra Costituzione, a garantire alcuni dei princìpi fondamentali della dignità della persona.
      Attuare la Costituzione. Tanto più importante in questa fase storica e geo-politica in cui a ciò che dovrebbe essere proprio di uno Stato costituzionale e di diritto, ovvero l'attuazione di diritti fondamentali, sono contrapposte in forme ideologiche questioni che richiederebbero ben altra riflessione. Fra queste - giacché anche nella XIV legislatura essa è stata

 

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posta a ostacolo di una possibile convergenza fra l'allora maggioranza e le opposizioni - la questione della cosiddetta «reciprocità». Problema reale, giacché laicamente occorre operare affinché la libertà religiosa sia rispettata in tutto il mondo, ma che non può costituire un vincolo per dare attuazione, nel nostro Paese, ai nostri princìpi costituzionali. La nostra coscienza, il nostro ordinamento costituzionale e i patti internazionali liberamente sottoscritti sono i riferimenti di un confronto parlamentare che in questa legislatura deve necessariamente giungere a un esito positivo.
      La presente proposta di legge si articola in 4 capi: libertà di coscienza e di religione (capo I, articoli 1-14); confessioni e associazioni religiose (capo II, articoli 15-26); stipulazioni di intese (capo III, articoli 27-36); disposizioni finali e transitorie (capo IV, articoli 37-41, con la previsione, in particolare, all'articolo 41, dell'abrogazione della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289).
      Essenziali, nel capo I, sono il riconoscimento della libertà di coscienza e di religione «quale diritto fondamentale della persona» (articolo 1), la tutela del diritto di professare la propria libertà religiosa «in qualsiasi forma individuale o associata» (articolo 2), il divieto assoluto di ogni forma di discriminazione «in ragione della propria religione o credenza» (articolo 3), i diritti dei genitori nell'educazione dei figli e nel contempo l'autonomia delle scelte del minore oltre i quattordici anni di età (articolo 4), la tutela dei diritti di riunione e di associazione anche per finalità di religione o di culto in conformità con gli articoli 17 e 18, primo comma, della Costituzione (articolo 5), il diritto di libera adesione a una confessione o associazione religiosa come espressione del diritto alla libertà religiosa (articolo 6), il diritto dei cittadini di operare «secondo i dettami imprescindibili della propria coscienza», nel rispetto della Costituzione (articolo 7).
       Gli articoli 8 e 9 disciplinano e tutelano l'esercizio della libertà religiosa nei casi di appartenenza alle Forze armate o di polizia e nei casi di degenza in ospedale e di detenzione; si prevede, inoltre, «il divieto di licenziamento determinato da ragioni di fede religiosa nei luoghi di lavoro» e «di indagine sulle opinioni religiose».
      All'articolo 10 è tutelata la libertà del ministero spirituale dei ministri di culto. All'articolo 11 la libertà religiosa è coniugata con i diritti e con i doveri relativi al matrimonio e alle disposizioni civili che lo regolano. All'articolo 12 si afferma che «l'insegnamento è impartito nel rispetto della libertà di coscienza e della pari dignità senza distinzione di religione» e si riconosce il ruolo di alunni e di genitori in ambiti e con responsabilità essenziali nel processo educativo.
      La libertà di pubblicazione e di affissione (articolo 13) e la tutela degli edifici di culto delle confessioni aventi personalità giuridica (articolo 14) concludono il capo I.
      Con il capo II si stabiliscono i criteri e si regolano le procedure previste per la domanda di riconoscimento di una confessione religiosa o dell'ente esponenziale che la rappresenta come persona giuridica agli effetti civili, per la definizione e le modifiche dello statuto adottato, prevedendo tra l'altro l'obbligo, per «la confessione religiosa o l'ente esponenziale che ha ottenuto la personalità giuridica» di «iscriversi nel registro delle persone giuridiche» (articolo 19). All'articolo 23, in particolare, si afferma che «associazioni e fondazioni con finalità di religione o di culto possono ottenere il riconoscimento della personalità giuridica con le modalità ed i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia».
      Al capo III si afferma, tra l'altro, che «Le confessioni religiose organizzate secondo propri statuti non contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano, le quali chiedono che i loro rapporti con lo Stato siano regolati per legge sulla base di intese ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, presentano la relativa istanza» (...) al Presidente del Consiglio dei ministri (articolo 27) e, nei successivi articoli, si definiscono i requisiti conseguenti.
 

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